Decreto Milleproroghe 2017

di: Sonia Corna

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini".

Si segnala in particolare la modifica dei termini previsti nel comma 6 dell'art. 53 "Tenuta della documentazione" del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo alle disposizioni riguardanti i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

In materia ambientale le principali novità riguardano la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Viene infatti prevista una nuova proroga del termine del 31 dicembre 2016 ora previsto al comma 3-bis dell'art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101.

Questo il nuovo testo dell'art. 11, comma 3 bis, come risulterà dalla modifica prevista nell'art. 12 del decreto milleproroghe, se confermata nella legge di conversione:
"Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis , commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l' articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."