Zolfo nei combustibili marittimi: aggiornato D.Lgs 152/2006

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 12 aprile 2017, n. 86 è stato pubblicato il DM 22 marzo 2017Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE”.

Tale norma modifica l’allegato X, parte I, alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 inserendo il paragrafo “2-bis. Modalità di raccolta dei dati e delle informazioni sui combustibili per uso marittimo”.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di attuare la decisione 2015/253/UE di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che disciplina le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi, introducendo una serie di norme di dettaglio dirette a garantire l'effettiva applicazione delle nuove modalità di controllo e di elaborazione della relazione annuale, mediante l'aggiornamento delle attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta.