Rifiuti: da lunedì i nuovi requisiti del responsabile tecnico

di: Roberto Rizzati

Lunedì prossimo, 16 ottobre, entrerà in vigore la Deliberazione 30 maggio 2017, n. 06/ALBO/CN “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

Tale norma attua l'art. 12, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione.

In particolare definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché precisa la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte e alle responsabilità assunte.

L'idoneità conseguita (art. 2) mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. In caso di mancato superamento della stessa, il medesimo modulo, può essere sostenuto decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.