Materie nucleari: pubblicato decreto

di: Roberto Rizzati

Sulla GU del 9 ottobre 2017, n. 236 è stato pubblicato il DM 8 settembre 2017Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica”.

Tale norma (art.1) stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio. Inoltre fissa le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto, di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015.

Ai fini della definizione (art.3) dei requisiti di protezione fisica passiva le materie nucleari sono classificate nelle tre categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell'isotopo, della quantità, dell'arricchimento e dell'irraggiamento.

L’allegato II, invece, disciplina i requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria I e II durante il loro impiego e stoccaggio mentre l’allegato III fissa la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il trasporto.

I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati durante il trasporto sono i seguenti:
a) l'organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei trasferimenti ed evitando di adottare programmi di trasporto prevedibili;
b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari;
c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere regolata da apposite procedure scritte;
d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario in merito a tempi, luoghi e modalità di trasferimento delle materie nucleari;
e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all'interno di mezzi di trasporto, compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate. L'integrità dei sigilli deve essere verificata durante le varie fasi del trasporto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vale a dire il 9 ottobre 2017.