La responsabilità del medico aziendale e dell’RSPP per gli infortuni sul lavoro. La Cassazione illustra le condizioni per ammettere la responsabilità.

di: Avv. Daniele Zaniolo

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV n. 5273 del 21 settembre 2016 che qui si commenta, si segnala per la completezza ed esaustività degli argomenti trattati in materia di responsabilità penale per l’insorgenza di malattie professionali, in particolare con riguardo alle patologie amianto-correlate. Si tratta di una decisione importante, molto approfondita e che segna certamente un notevole passo in avanti dell’evoluzione giurisprudenziale della materia. Varrà la pena soffermarvisi anche con riferimento ad altri temi. La vicenda processuale era quella relativa ai decessi di diversi dipendenti della Montefibre s.p.a. di Acerra che si era risolta, nei due precedenti giudizi di merito, in maniera piuttosto articolata, con condanne e assoluzioni.

“Il medico competente risponde dei fatti lesivi con violazione delle norme antinfortunistiche perché concorre con il datore di lavoro, al pari dell’RSPP, al governo dei rischi della salute all’interno del luogo di lavoro. La sorveglianza sanitaria è imposta dalla legge che attribuisce al medico competente una posizione di garanzia, che non si risolve in poteri impeditivi, ma nel dovere di segnalazione al soggetto apicale.”