Sulla GU 6 marzo 2017, n. 54 è stato pubblicato il DM 15 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”.
Tale norma all’articolo 1 definisce le modalità attuative dell'art. 263, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006 e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.
I comuni, da parte loro, con i proventi delle sanzioni, installeranno una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, devono essere riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici dovranno essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua.
Il presente decreto entra in vigore il 21 marzo 2017.
Rifiuti da prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni: pubblicato DM attuativo
7 marzo2017
di: Roberto Rizzati
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