Attribuzione dei codici CER e responsabilità penale del produttore o del detentore per l’errata caratterizzazione.

di: Avv. Daniele Zaniolo

È noto che la responsabilità della gestione dei rifiuti è attribuita al loro produttore; si tratta di una responsabilità che si estende all’intera filiera di trattamento, fino a quando il destinatario finale non abbia notificato la presa in carico del materiale. Anche in questo caso il produttore può rispondere, però in concorso con il destinatario, delle abusive attività gestorie. Il primo momento di gestione del rifiuto, quello forse più delicato e potenzialmente foriero di contestazioni penali, è quello della caratterizzazione del rifiuto e dell’attribuzione del codice CER. La sentenza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2016 n. 46897 , seppur con riferimento a fatti di una certa gravità, ha però espresso con chiarezza i principi ai quali si debbono conformare coloro che hanno, per legge, l’obbligo di questa caratterizzazione. Trattasi di una vicenda che ha avuto un notevole risalto nella stampa locale e, anche se più moderato, in quella nazionale. Il reato contestato era uno dei più gravi tra quelli previsti nel TUA: attività organizzate per il traffico di rifiuti, che l’articolo 260 punisce con la reclusione da uno a sei anni e con una serie di gravi pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione, interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione).