Con formale comunicazione ufficiale del 21 ottobre scorso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato il decreto interministeriale (Mipaaf e Mise) che prevede l'introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine del pomodoro per sughi, conserve e derivati. In via sperimentale, per due anni, l'etichetta dei barattoli di conserve, concentrati, sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro dovrà dunque contenere chiari riferimenti all'origine del pomodoro.
Il Mipaaf inoltre riferisce che dai dati emersi dalla consultazione pubblica avviata online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini, risulterebbe che oltre l'82% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro.
Ecco le principali novità del decreto:
• Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".
• Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.
• Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'art.26, par.3, del Regolamento (UE) n.1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.