Sulla GU 3 luglio 2017, n. 153 è stato pubblicato il DM 28 aprile 2017 “Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Tale norma sostituisce l'Allegato A del DM 26 maggio 2016, n. 141 aggiornando in particolare i valori dei coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n. 141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione ed onerosità delle attività di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale.
Si ricorda che il DM 141/2016 in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006 stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma. Tali garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs 152/2006. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie.
Aia: aggiornate garanzie finanziarie
5 luglio2017
di: Roberto Rizzati
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