Materiali da riporto: pubblicata circolare di chiarimento

di: Roberto Rizzati

Si segnala la Circolare Ministeriale 10 novembre 2017, n. 15786Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi”.

Tale norma, alla luce delle nuove disposizioni sulla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali possono farsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, fornisce alle Amministrazioni chiarimenti interpretativi al fine di uniformarne l'azione amministrativa.

In estrema sintesi si può affermare che nel caso in cui le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ.
Nel caso, invece, in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere all'eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell'intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso.

Come corollario a quando detto sopra:
a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all'art. 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;
b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del DPR n. 120/2017.
c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall'art. 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall'art. 26 del DPR n. 120/2017 sono fonti di contaminazione.