Si segnala l’avvenuta pubblicazione sulla GU 24 maggio 2017, n. 119 del Comunicato 24 maggio 2017 “Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta”.
La Presidenza del Consiglio dei ministri con tale norma rende noto che si è perfezionata con esito positivo la procedura di notifica (2014/0316/I) alla Commissione europea, ai sensi della direttiva
98/34/CE, relativa al progetto «Disegno di legge europea 2013, secondo semestre (AC 1864 A) - art. 14, concernente: disposizioni in materia di bevande a base di succhi di frutta. Caso EU pilot n. 4738/13/ENTR» (art. 14 poi rinumerato art. 17).
L’art. 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 dispone che “Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi”.
La disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sarà applicabile dal 6 marzo 2018.
Bevande a base di succo di frutta: pubblicato comunicato su contenuto minimo
25 maggio2017
di: Roberto Rizzati
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