Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il D.M. 24 febbraio 2017 "Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico."
La BDS è un sistema informatico, reso disponibile dal Sistema informativo biologico, che contiene l'elenco delle specie e varietà di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori.
In tale banca dati, gestita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico sono distinte in tre liste di appartenenza:
a) lista rossa: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantità sufficienti sul mercato nazionale, per le quali non è concessa deroga, salvo il caso previsto all'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;
b) lista verde: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie indisponibili sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi dell'art. 45, par. 8 del reg. (CE) n. 889/2008, è concessa annualmente una deroga generale, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;
c) lista gialla: contiene l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese sub a) e b) per le quali è necessario, tramite la BDS con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilità commerciale per la successiva eventuale concessione della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008.
L'operatore biologico che intende commercializzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici sul territorio nazionale, attraverso la BDS, provvederà a registrarsi nella banca dati e dovrà inserire e mantenere aggiornate le informazioni indicate nell'art. 51 del Regolamento (CE) 889/2008.
Sarà poi compito degli Organismi di controllo verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione di concessione registrata dal sistema e che la specie o la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.
Istituita la banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico (BDS).
27 aprile2017
di: Sonia Corna
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