L’articolo 184 ter del TUA detta una disposizione nei confronti della quale la giurisprudenza ha manifestato in più occasioni una certa diffidenza. La sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 5442 del 6 febbraio 2017 (Ud 15 dic 2016) ne costituisce un’evidente prova.
Recita la sentenza: I truciolati e la segatura costituiscono rifiuti e non sottoprodotti. La prova della cessazione della qualità di rifiuto non può dipendere soltanto dal fatto della cessione di quella materia a terzi, anche a prescindere dal valore economico o commerciale del rifiuto medesimo. A opinare diversamente si rischierebbe la creazione di pericolose aree di impunità.
In questo modo però, dice l'avvocato Daniele Zaniolo, nell'approfondimento, si circoscrive esageratamente l’ambito applicativo delle norme che consentono il riutilizzo dei rifiuti con il rischio non solo di abrogare implicitamente un importante settore della disciplina, ma anche di influenzare la politica ambientale.