1000 proroghe pubblicata la legge di conversione

di: Roberto Rizzati
 

Il cosiddetto "mille proroghe" è ora formalmente diventato legge: sulla GU 28 febbraio 2017, n. 49 è stata pubblicata la legge di conversione del  DL 30 dicembre 2016, n. 244. La nuova legge è la 27 febbraio 2017, n. 19Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative” ed introtuce alcune modifiche rispetto al testo del Decreto.

Vediamo dunque le novità che riguardano gli ambiti di Salute, Sicurezza e Ambiente:

  1. con l’introduzione del nuovo comma 3 bis “All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi". Tale disposizione proroga ad ottobre 2017 l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare, entro 48 ore, all’Inps gli infortuni accorsi sul luogo di lavoro che comportano l’assenza anche di un solo giorno.
  2. proroga di sei mesi (dal 12 aprile 2017), al 12 ottobre 2017, del termine di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
  3. spostamento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 dell'inizio dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro
  4. posticipo di un anno, ovverofino al 7 ottobre 2017, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4, D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221)
  5. posticipato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto
  6. proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (art. 63, comma 4, legge n. 298/1974), al 31 marzo 2017
  7. conferma della proroga SISTRI: proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2017, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI
  8. posticipata al secondo semestre 2017 l’inizio dell’operatività della nuova disciplina del “contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare” dovuto al CONOE (“contributo CONOE”), introdotta dall’art. 10, legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo)

La presente legge entra in vigore il giorno 1° marzo 2017.