La Corte di Giustizia UE con sentenza C-422/16 del 14 giugno 2017 ha affermato che l’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione "latte" e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.
Nella fattispecie concreta il Verband Sozialer Wettbewerb, un'associazione tedesca che contrasta la concorrenza sleale, cita in giudizio una società tedesca, TofuTown, che produceva e commercializzava alimenti vegani utilizzando le denominazioni riservate al latte, vale a dire: “Soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”,”Cream", ecc.. La società si difendeva affermando che nei sui prodotti le denominazioni “burro”, “crema” e “latte” appaiono sempre associate a termini che chiariscono l’origine vegetale degli alimenti in questione.
La Corte di Giustizia UE non sposa questa tesi difensiva in quanto non ritiene tali precauzioni sufficienti a non far cadere il consumatore nell’equivoco.
Esistono alcune eccezioni come il latte di mandorla e di cocco e il burro di cacao in quanto si tratta di "denominazioni tradizionali", vale a dire
prodotti menzionati all’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio.
Sentenza UE: vietata la denominazione "latte" per le bevande vegetali
15 giugno2017
di: Roberto Rizzati
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