Attrezzature di lavoro: ancora un mese per adempiere all'obbligo di aggiornamento delle abilitazioni

di: Paola Chimienti

Scade tra un mese il termine ultimo per l'adempimento all'obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all'uso di attrezzature di lavoro, sancito al comma 5 dell'art. 73 del D. Lgs n. 81/08, e le cui modalità sono state definite dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Quest'ultimo, infatti, è stato modificato al punto 9.2 dal più recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione:

"Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)." (1)

Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013, pertanto i soggetti abilitati dovranno seguire un corso di aggiornamento di quattro ore entro il 12 marzo 2018.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all'Accordo del 22 febbraio 2012 sono le:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
- Pompe per calcestruzzo.

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(1)
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.
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Antonio Antonaci