di: Sonia Corna
, pubblicato sulla G.U. 17 maggio 2018, n. 113, e che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il Ministero dell'Interno ha adottato una norma transitoria al fine di consentire un graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.
Tale disposizione transitoria, che si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017, prevede che sia consentita, per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute:
- nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" e
- nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto".
Tale disposizione transitoria, che si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017, prevede che sia consentita, per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute:
- nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" e
- nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto".