Il IX ATP del CLP e la nota ministeriale nel caso dei composti del rame

di: Filippo Bonfatti
Dal 1° marzo 2018 si applica obbligatoriamente il Regolamento(UE) n.1179/2016 del 19 Luglio 2016, che costituisce IX adeguamento al progresso tecnico (ATP) del Regolamento (UE) n.1272/2008 (c.d. CLP) e fornisce le indicazioni in merito alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele di prodotti chimici.

L'aggiornamento tecnico suddetto introduce e modifica le classificazioni armonizzate per alcune sostanze contenute nell'allegato VI del Regolamento CLP, tra cui alcuni composti del rame come l'ossido di rame (CuO) e l'idrossido di rame (Cu(OH)2. La presenza di tali sostanze in molti rifiuti, principalmente solidi, ne determina quindi potenzialmente la ricaduta nel campo dei pericolosi per l'ambiente (HP14) portando quindi i produttori a dover effettuare delle rivalutazioni di pericolosità degli stessi.

Purtroppo, così come evidenziato nella nota n.3222 del 28 febbraio 2018 appena emanata dal Ministero dell'Ambiente, nel quinto considerando al Regolamento n.1179/2016 esiste una discrepanza tra la versione italiana e la versione inglese in merito all'applicazione del fattore M.