La Corte di Cassazione si è pronunciata per l’ennesima volta (Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 07 giugno 2018, n. 25815) sul tema del comportamento improprio del lavoratore infortunato e delle conseguenze sulla responsabilità che tale condotta può avere per gli altri soggetti tenuti a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
L'operatore di una compattatrice di fanghi si è infortunato a seguito del contatto con le parti pericolose del macchinario, non fornito di adeguate protezioni: la mano del lavoratore, inserita nel macchinario in movimento, è rimasta schiacciata dalla pressa. Sono stati per questo condannati il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.
I due imputati si sono lamentati della condanna al cospetto del giudice di legittimità osservando che l’infortunato era dipendente da molti anni ed era stato adeguatamente formato. Si sarebbe perciò trattato di un comportamento abnorme, del tutto eccentrico rispetto alle consegne impartite.
La Corte ricorda però che le norme prevenzionali sono dettate per proteggere il lavoratore dalle sue eventuali negligenze o imprudenze e che in presenza di criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, la condotta negligente dell’infortunato non potrà mai esplicare efficacia esimente per gli altri garanti. Innanzitutto, quindi, si deve essere in regola; poi si potrà valutare l’eventuale rilevanza della condotta dell’infortunato.