Nuovi limiti per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

di: Sonia Corna
Sulla G.U. 19 novembre 2018, n. 269 è stata pubblicata la legge di conversione del "Decreto Genova".

La Legge 16 novembre 2018, n. 130 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" ha introdotto la modifica dell'art. 41 del D.L. 109/2018 relativo alla gestione dei fanghi di depurazione.

Il riferimento normativo, relativamente all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, rimane il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, ed in particolare l'Allegato IB del decreto. Vengono però introdotti nuovi limiti.

Se infatti nel testo originario dell'art. 41 era previsto il riferimento ai limiti di cui all'Allegato IB "fatta eccezione per gli  idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è : ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)", il nuovo testo dell'articolo prevede una serie di altre sostanze, indicandone i limiti.

Questo il testo dell'art. 41 del D.L. 108, come modificato dalla legge di conversione:
"Art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) <1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL <25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB <0,8 (mg/kg SS), Toluene <100 (mg/kg SS), Selenio <10 (mg/kg SS), Berillio <2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.
"

Per approfondimenti, si rimanda all'articolo di Filippo Bonfatti, “Decreto Genova” e idrocarburi nei fanghi ad uso agricolo.