Interpello 7/2019: medici del lavoro senza elenco

Interpello 7/2019: medici del lavoro senza elenco

di: Vincenzo Morenza
Per poter svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell’art. 38 lettera d- bis) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) non è necessario essere iscritto nell’elenco del Ministero della salute, ma possedere il titolo abilitativo e l’aggiornamento professionale ECM (Educazione continua in medicina). Tale elenco, infatti, ha funzione riepilogativa e non di abilitazione. È questo il chiarimento, fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenuto nella risposta n. 7/2019, pubblicata il 19 ottobre.
Nel rispondere al quesito mosso dalla Confederazione sindacale autonoma di polizia (CONSAP) in merito all’obbligo dei medici della Polizia di Stato di inviare all’Autorità competente l’autodichiarazione dei titoli e requisiti di legge per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti, il Dicastero di Via Vittorio Veneto ha precisato che: “ai fini dello svolgimento dell’attività in questione rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 del TUSL, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione: pertanto non risulta indispensabile la presenza nell’elenco dei medici competenti presso il Ministero”.
A margine del suo parere, la Commissione ha puntualizzato, infine, che “l’art. 38, comma 3, oggetto di interpello, si riferisce in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina”.
Il testo completo dell'interpello è scaricabile al presente link.