La posizione di garanzia del direttore scolastico della scuola e la responsabilità per l’infortunio di un alunno.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

L’individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza all’interno degli enti pubblici costituisca sempre un momento particolarmente faticoso dell’accertamento giudiziario.
Nel caso delle scuole, il tema è ancora più sensibile poiché i direttori scolastici, ai quali la normativa vigente attribuisce la qualifica di “datori di lavoro”, sono sovente scelti per capacità professionali e attitudini che poco hanno a che vedere con i temi della sicurezza e l’igiene del lavoro. Ma, soprattutto, ciò che caratterizza la loro posizione è l’assenza di effettivi poteri d’intervento e di spesa che, invece, sono caratteristici della figura del “datore di lavoro”.

Dopo la tragedia del liceo scientifico Darwin di Rivoli, il legislatore ha integrato la normativa esistente (18 comma 3 del TUS), aggiungendo ulteriori obblighi: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19,20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”

Analizziamo l’ultimo caso di incidente mortale avvenuto in una scuola, attraverso il commento dell’avvocato Zaniolo, ad una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione (12 settembre 2019, Sentenza n. 37766 Corte di Cassazione Penale, sez. IV).