Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare: individuati i nuovi criteri di sicurezza.

di: Sonia Corna
Allo scopo di aggiornare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, individuati con decreto del 4 marzo 2013, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019.

Il nuovo decreto infatti, che entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, abroga il D.M. 4 marzo 2013.

Nell'allegato I sono individuati i "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie sono tenuti ad applicare "almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.".

I datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono assicurare un'adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica. Sono tenuti inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008.