A decorrere dalla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
i) eventuali osservazioni.
Dovranno essere comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti F-gas.
Sul portale Banca Dati FGAS, l’area Comunicazione interventi è attiva a partire dal 18 settembre.
Dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi sono tenuti a richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato, da parte delle imprese certificate mediante la comunicazione alla Banca dati, dalla quale le aziende in possesso di attrezzature contenenti F-gas potranno scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli articoli dell'Ing. Tarlon: