di: Paola Chimienti
Sulla GU n. 256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41 è stato pubblicato il DM 18 ottobre 2019 che apporta le modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
L'allegato 1 del DM 18 ottobre 2019 sostiuitsce integralmente l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 ed entra in vigore il 1 novembre 2019. Le modifiche interessano le seguenti sezioni:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.
In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.
L'allegato 1 del DM 18 ottobre 2019 sostiuitsce integralmente l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 ed entra in vigore il 1 novembre 2019. Le modifiche interessano le seguenti sezioni:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.
In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.