Modalità di redazione della relazione di riferimento.

Modalità di redazione della relazione di riferimento.

di: Sonia Corna
Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato pubblicato il decreto 15 aprile 2019, n. 104 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è presentata la relazione di riferimento relativa:
a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

L'art. 4 del decreto si occupa della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, mentre l'art. 5 riguarda i contenuti minimi della relazione stessa.

Nei tre allegati al decreto vengono indicati:
• la procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti
• i contenuti minimi della relazione di riferimento
• i criteri per l'acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza si sostanze pericolose pertinenti.