La vicenda processuale ha riguardato un gruppo di aziende di prodotti alimentari nell’ambito delle quali fu costituita una società per consentire alla capogruppo di risparmiare i costi di smaltimento dei rifiuti, riutilizzando la “lolla di riso”.
Il “prodotto” della miscelazione era ceduto ad allevamenti zootecnici che lo utilizzavano per la produzione di lettiere per animali oltre che per la produzione di energia. Nel corso delle indagini preliminari è emerso che la lolla di riso veniva miscelata con altri rifiuti, alcuni anche pericolosi, sicché ne veniva alterata la matrice originaria.
L’avvocato Zaniolo ci spiega questa articolata sentenza (Corte di Cassazione Penale, sez.3 14/11/2018, Sentenza n.51475), poiché affronta temi di varia natura:
- Se il residuo fosse da considerare un rifiuto o gli si potesse attribuire la natura di sottoprodotto
- I criteri di accertamento della sua pericolosità e la responsabilità penale dei trasportatori
- Se si dovesse considerare anche il danno ambientale e l’inquinamento dell’aria dovuto alla sua combustione
Rifiuti e sottoprodotti. Distinzione. Come accertare la natura pericolosa dei rifiuti? L’inquinamento dell’aria costituisce una forma di “danno ambientale” ai sensi del TUS.
15 gennaio2019
di: Avv. Daniele Zaniolo
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