Albo Nazionale Gestori ambientali: circolare relativa all'applicazione del D.L. "Cura Italia"

Albo Nazionale Gestori ambientali: circolare relativa all'applicazione del D.L. "Cura Italia"

di: Sonia Corna
Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali con Circolare 23 marzo 2020, n. 4 fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 2 dell'art. 103 stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all'Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d'applicazione:
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Viene comunque specificato che rimane fermo "il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell'attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l'obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l'obbligo di comunicare le variazioni dell'iscrizione."

 
In ultimo, considerato quanto disposto nel comma 1 dell'art. 103 del D.L. 18/2020. la circolare precisa che "per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette".