Esposizioni alle radiazioni ionizzanti: Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari

Esposizioni alle radiazioni ionizzanti: Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari

di: Paola Chimienti
Come previsto dall'art. 90, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il medico addetto alla sorveglianza medica, di lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo decreto all'INAIL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo.

La nota Ministeriale 24 aprile 2020, n. 7216 ritiene che il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, possa essere eccezionalmente differito,  in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, che ha determinato l'adozione di misure straordinarie sull'intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19.

Pertanto, in via eccezionale la consegna dei documenti sanitari che avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 23 febbraio 2020 - o in scadenze successive ad essa - potrà essere ugualmente effettuata entro la data del 31 luglio 2020.