di: Sonia Corna
Al fine di fornire precisazioni in merito alla validità dei documenti abilitativi alla guida, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 24 marzo 2020, la Circolare n. 9487.
Tale circolare, che sostituisce integralmente la precedente circolare del Ministero prot. 9209 del 19 marzo 2020, precisa, in riferimento ai documenti di cui agli artt. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) e 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, quali sono i termini di proroga previsti, che riportiamo nella seguente tabella:
TIPO DI DOCUMENTO | SCADENZA ORIGINARIA | PROROGA |
patenti di guida | dal 31 gennaio 2020 | fino al 31 agosto 2020 |
carte di qualificazioni del conducente e certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose | dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 | fino al 30 giugno 2020 |
certificati di abilitazione professionale | dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 | fino al 15 giugno 2020 |
permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali | . | fino al 30 giugno 2020 |
attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t | dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 | fino al 15 giugno 2020 Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone | dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 | fino al 15 giugno 2020 Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida | dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 | fino al 15 giugno 2020 |
attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE | dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 | fino al 15 giugno 2020 |
Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.