Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

di: Sonia Corna
Con Circolare 12 aprile 2021, n. 15127, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Il Ministero individua le fattispecie che potrebbero configurarsi, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B) Lavoratori positivi sintomatici
C) Lavoratori positivi asintomatici
D) Lavoratori positivi a lungo termine
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico.

Per ognuna delle fattispecie suddette vengono fornite le indicazioni per la riammissione in servizio del lavoratore.
Nel caso di lavoratori:
- positivi con sintomi gravi e ricovero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 al fine di verificare l'idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

- positivi sintomatici, il rientro può avvenire dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e deve essere accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

- positivi asintomatici, il rientro in servizio è previsto dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo

- positivi a lungo termine. Coloro che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, è previsto che ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

L'ultima fattispecie presa in considerazione è quella del lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo. In questo caso il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per essere riammesso in servizio, il lavoratore,dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone. Il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.