Raccomandazioni INAIL sull’infezione da Covid-19: la n. 5/2020 e la n. 8/2020

Raccomandazioni INAIL sull’infezione da Covid-19: la n. 5/2020 e la n. 8/2020

di: Simona Galante

Con due Raccomandazioni sugli infortuni da COVID-19, la n. 5/2020 e la n. 8/2020, la Sovrintendenza sanitaria centrale INAIL fornisce chiarimenti rispettivamente:

  • sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da COVD-19
  • sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da SARS-CoV-2
  • sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19.

La Raccomandazione n. 5/2020Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19” chiarisce che l’ITA (Inabilità temporanea assoluta), parte dal momento dell’astensione dal lavoro, viene regolarizzata con la diagnosi da COVID e termina con persona asintomatica e negativa a due test molecolari. Si legge infatti:“i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili. Ciò al fine profilattico, di evitare di riammettere al lavoro soggetti non ancora guariti completamente dall’infezione, creando in tal fatta situazioni di pericolo per se stessi o di diffusione del contagio ad altri lavoratori, che condividono con l’infortunato l’ambiente di lavoro”.
La raccomandazione fornisce inoltre istruzioni operative in ordine alla conferma diagnostica dell’infezione.

Con la Raccomandazione n. 8/2020Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.”, invece, sono indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19. La presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, la verifica sistematica dei quattro criteri indicati nella nota, con particolare riguardo alla prova contraria.