Antincendio: pubblicato il DM 2 settembre 2021, Decreto GSA

Antincendio: pubblicato il DM 2 settembre 2021, Decreto GSA

di: Simona Galante

Dopo il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, ribattezzato fra gli addetti ai lavori Decreto controlli (si veda approfondimento di Emanuele Lischetti), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 4 ottobre 2021, n. 237, anche il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”, anche questo già ribattezzato Decreto GSA.

Come già previsto dal Codice di Prevenzione Incendi, il sistema GSA stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il nuovo decreto, si applicherà alle attività svolte nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

E’ costituito da un articolato normativo e da cinque allegati:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale.

Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

  • presenza di almeno 10 lavoratori
  • presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori + ospiti + pubblico + ecc.)
  • presenza di luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F.

Il Decreto va finalmente a colmare il vuoto relativo al periodo entro il quale va previsto l’aggiornamento formativo di addetti e/o datore di lavoro, che sarà ogni cinque anni. I contenuti minimi dell’aggiornamento formativo sono riportati nell’allegato III. Per la parte teorica sarà possibile usare le nuove tecnologie di formazione a distanza e di tipo sincrono. Per le attività formative saranno individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

Infine il decreto ridefinisce le regole anche relativamente alle qualifiche ed alla formazione dei formatori (Allegato V).

Pubblicheremo a breve un approfondimento tecnico anche su questo Decreto.