Covid-19, aggiornamento protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Covid-19, aggiornamento protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

di: Paola Chimienti
Il 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il protocollo, come i precedenti, si articola nei seguenti 13 punti:

1-INFORMAZIONE
2-MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
3-GESTIONE APPALTI
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
8- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
11-LAVORO AGILE
12-LAVORATORI FRAGILI
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo non prevede l'obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, ma sottolinea come questi dispositivi siano un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, le Parti ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.