Circolare n. 1 2022 dell’INL: chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle modifiche all’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008

Circolare n. 1 2022 dell’INL: chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle modifiche all’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008

di: Simona Galante

La Circolare n.1 2022 del 16/02/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardo le novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, con modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Per quanto concerne la novità principale della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro, che dovrà ricevere “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, viene demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità. L’accordo, da adottarsi entro il 30 giugno p.v., quindi, costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.

L’Accordo, in generale, dovrà:
- Individuare la durata, i contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- Individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Individuare le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la Circolare ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. L’attuale formulazione dell’art. 37, che rimette la disciplina alla Conferenza, chiarisce la Circolare, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

La Circolare specifica anche che, essendo la definizione dei nuovi obblighi demandata alla Conferenza, le nuove modalità di adempimento richieste per il preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Infine, per la novità che riguarda specificamente la formazione della figura del preposto, la Circolare ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.

Il legislatore ha inteso specificare, dice la Circolare, che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

“Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.”

“Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.”