Come, infatti, previsto dal DL 1 del 7 gennaio 2022, dal 15 febbraio al 15 giugno i lavoratori del pubblico e privato che hanno almeno 50 anni (o li compiono entro il 15 giugno), dovranno possedere, per entrare in sede, la certificazione verde (c.d. Green pass rafforzato) derivante dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione dall'infezione (si ricorda che i lavoratori occupati nella sanità, nella scuola e nel comparto sicurezza erano già obbligati al vaccino anti-Covid per poter lavorare).
Gli ultracinquantenni che non potranno esibire il Super Green pass saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il posto di lavoro (fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022), ma non avranno la retribuzione. Potranno essere sostituiti con il ricorso a contratti a termine della durata di 10 giorni, rinnovabili più volte.