l’operatore del settore alimentare responsabile ai sensi dell’art. 8, parag. 1 del reg. (ue) n. 1169/2011.
Individuazione e indicazione in etichettatura

l’operatore del settore alimentare responsabile ai sensi dell’art. 8, parag. 1 del reg. (ue) n. 1169/2011. Individuazione e indicazione in etichettatura

di: Avvocato Valeria Pullini

Tra le informazioni che devono obbligatoriamente figurare sull’etichettatura dei prodotti alimentari troviamo quella prevista all’art. 9, parag. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 1169/2011, ossia l’indicazione del nome o ragione sociale e dell’indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile ai sensi dell’art. 8, parag. 1 del medesimo regolamento.

L’art. 8, parag. 1 sopra citato si riferisce all’OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti ed è il soggetto con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Qualora tale operatore non fosse stabilito nell’Ue, l’OSA responsabile nei termini suddetti è l’importatore nel mercato dell’Unione.

Così esposte, le norme appaiono chiare e lineari.

Sennonché, dalla data di applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011, che risale all’ormai lontano anno 2014, a tutt’oggi queste disposizioni continuano a destare difficoltà di comprensione ed applicazione al caso concreto il quale, come noto, non è univoco, bensì caratterizzato da una moltitudine di situazioni differenti, anche conseguenti alla varietà e variabilità degli scambi commerciali tra operatori del settore.

Cercheremo, con il presente elaborato, di apportare un po’ di chiarezza, considerando quanto meno le situazioni di più frequente verificazione.