Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 con Decreto-legge 24 dicembre, n. 221

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 con Decreto-legge 24 dicembre, n. 221

di: Simona Galante

Con il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, entrato in vigore il giorno successivo (25 dicembre) è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022. Inoltre sono state promulgate ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 volte a fronteggiare la quarta ondata della pandemia.

Tra le disposizioni salienti contenute nel Decreto segnaliamo:

- La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1º Febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi. 

- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4), dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto-Legge (25 Dicembre 2021) sono obbligatori anche all’aperto ed anche nella c.d. "zona bianca"; Nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto e sui mezzi di trasporto, sono obbigatorie le mascherine FFP2.

- Dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione di cui all’art. 4 del D.L. n. 52/2021 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. "Green Pass Rafforzato" nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Il nuovo Decreto non fornisce alcuna indicazione specifica in merito all’accesso ai servizi di mensa aziendale.
Segnaliamo, però, che gli artt. 5 e 6 del D.L. 172/2021 precisano che l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (quindi, non si applica alle mense aziendali). Per l’accesso a tali servizi è infatti sufficiente il c.d. Green Pass Base, rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

- Dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 Marzo 2022) il c.d. "Green Pass Rafforzato" sarà obbligatorio per l’accesso a (art. 8) :

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (art. 9-bis, lett. c);
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità (art. 9-bis, lett. d);
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento (art. 9-bis, lett. f);
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (art. 9-bis, lett. g);
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 9-bis, lett. h).

- Proroga lavoro agile emergenziale (art. 16): il Decreto dispone la proroga al 31 Marzo 2022 della attuale disciplina del lavoro agile c.d. emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento, ed in particolare dagli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017.
I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- Proroga delle disposizioni a tutela dei lavoratori c.d. fragili e congedi parentali (art. 17): il nuovo Decreto proroga le disposizioni a tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui all’art. 26, comma 2-bis del D.L. n. 18/2020 ai sensi del quale “(…) i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
La proroga è prevista sino alla adozione di un apposito decreto da parte del Ministero della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, “e comunque non oltre il 28 Febbraio 2022”.
L’art. 17 del nuovo Decreto prevede altresì la proroga fino al 31 Marzo 2022 delle disposizioni in materia di congedo parentale di cui all’art. 9 del D.L. n. 146/2021: “l lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”.