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InformARS - Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sempre più stringente

Gentili lettori,

Insieme alle molte News dell’ultimo periodo, vi invitiamo a leggere i due commenti alla recentissima giusprudenza di Cassazione, da parte dell’avvocato penalista Daniele Zaniolo.

La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. 4, 22 giugno 2021, Linkn. 24415, affronta uno dei temi che ricorre sovente nelle aule di giustizia è proprio quello del dovere di controllo e sorveglianza del datore di lavoro, dei suoi confini e delle modalità di adozione.

Il lavoratore era un soggetto esperto e dotato di un elevato grado di professionalità. Durante le operazioni di potatura egli, privatosi dell’imbracatura, si sporgeva oltre la barriera del cestello, quindi, per motivi non accertati, precipitava al suolo riportando lesioni gravissime.

La sentenza richiama il granitico orientamento giurisprudenziale che sostiene che non ci sarà esenzione di responsabilità per il datore di lavoro che, dopo aver formato, informato e dotato dei dispositivi necessari e, infine, incaricato altri della sorveglianza, non avrà proceduto personalmente a controllare il dipendente. Il rischio, dice l’avvocato Zaniolo, è che dietro a questa interpretazione delle norme si nasconda una forma di responsabilità oggettiva, da posizione, alla quale il datore di lavoro non può sfuggire.

La Sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 19986 sez. III del 20 maggio 2021, ha affrontato alcuni temi di carattere generale in materia di reati ambientali: i confini di responsabilità in caso di guasto degli impianti e i limiti della procedura di estinzione amministrativa dei reati, una procedura analoga a quella prevista dal LinkD.Lgs 758/94 in materia antinfortunistica, ma che non è obbligatoria.

Buona lettura

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News:

Validità del certificato di approvazione del cd. barrato rosa – chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibile (06.07.2021)
Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Istituito registro presso l'Albo nazionale gestori ambientali. (02.07.2021)
Nuovo Accordo Multilaterale RID 4/2021, riguardante il trasporto di butadieni e idrocarburi in miscela stabilizzata, di classe 2. (01.07.2021)
Nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. (29.06.2021)
Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. (29.06.2021)
Modello 231, pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria (29.06.2021)
Sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, PBT, vPvB e SVCH dal 28 agosto un nuovo adempimento (28.06.2021)
Sostanze pericolose, modificati gli allegati da VII a XI del Reach (21.06.2021)

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Approfondimenti in primo piano:

LinkL’obbligo di vigilanza del datore di lavoro. I sempre più stringenti obblighi sanciti dalla Corte di Cassazione (Avv. Daniele Zaniolo)

LinkReati ambientali: gli obblighi di diligenza e i confini di responsabilità in caso di guasto degli impianti secondo la Cassazione e i limiti della procedura di estinzione amministrativa dei reati. (Avv. Daniele Zaniolo)

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L'Esperto risponde:

DOMANDA: Si individuano alcuni casi di coesistenza, all'interno dello stesso sito produttivo, di un'azienda proprietaria (ditta A) e una ditta esterna (ditta B) che lavora all'interno del sito. Per ogni caso di seguito descritto, si propone una o più modalità di gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla ditta terza. Si richiede se le modalità proposte sono corrette oppure di indicare la giusta gestione e il relativo riferimento normativo:
• se la ditta B fa il SUO lavoro all'interno del sito della ditta A: la ditta B deve allestire il suo deposito temporaneo e gestire i suoi rifiuti, e non li può "trasferire" ad A
• se la ditta B LAVORA PER la ditta A (ad esempio alcune lavorazioni vengono eseguite dalla ditta B ma gli impianti e il materiale sono di A; A noleggia a B la piattaforma industriale e cede contrattualmente a B tutte le lavorazioni del prodotto, mantenendo la proprietà degli impianti e dei materiali): i rifiuti prodotti da B (scarti di prodotto, rifiuti di manutenzione, ecc...) possono essere gestiti da A come detentore, oppure la ditta B può allestire il suo deposito temporaneo e smaltirli autonomamente (se presente un'unità locale nel sito di A). La gestione deve essere specificata nel contratto.
• se la ditta B, presente continuativamente all'interno del sito di A, FA MANUTENZIONE PER la ditta A: in assenza di un'unità locale di B, i rifiuti prodotti da B (rifiuti di manutenzione, pezzi rotti, ...) possono essere gestiti da A come detentore. La gestione deve essere specificata nel contratto..

LinkRisposta

DOMANDA: Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di presentazione del MUD di produttori di rifiuti nell'ambito di attività commerciali (non pericolosi, con più di 10 dipendenti), si chiede se la qualifica dell'attività sia riconducibile alla mera attribuzione del codice ATECO (principale e secondario), ovvero se sia necessario /opportuno valutare nel dettaglio l'oggetto sociale descritto in visura camerale (es. piccola falegnameria).

LinkRisposta


PROGRAMMAZIONE specialistica corsi di Radioprotezione  settembre-dicembre 2021:

10 settembre (9.30-12.30)

LinkApprofondimento su Art. 43 Decreto Legislativo 101/20 (Trasporto di materiali radioattivi )
  (Dr. FRANCO CIOCE - 3 h)

10 settembre (14.30-17.30)

LinkSorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti - Misure radiometriche per certificare la non presenza di materiale radioattivo
  (Ing. VALERIA CIRIELLO - 3 h)

 

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1. VALUTAZIONE DI DOSE ALLA POPOLAZIONE (Francesco ROMANO 3,5 h)

2. STRUMENTAZIONE DI RADIOPROTEZIONE OPERATIVA (Valeria CIRIELLO – 4 h)

3. RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA MATERIALI DA COSTRUZIONE (Valeria CIRIELLO 3,5 h)

4. GESTIONE DELLA EMERGENZA NEGLI INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO DI MATERIALE RADIOATTIVO (Franco CIOCE – 3 h)

I corsi rilasciano Crediti formativi per R.S.P.P./A.S.P.P. - tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi SP1, SP2, SP3 e SP4 - Ai sensi dell'art 32 comma 6 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 128/CSR, del 7.7.2016. (4 crediti)

I corsi sono VALIDI COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ESPERTI DI RADIOPROTEIZONE - art. 129 e punto 16.1 - allegato XXI – Decreto Legislativo 101/2020 (erogato da soggetto di riconosciuta esperienza) e sono patrocinati da ANPEQ, i cui soci godranno di uno sconto sull'iscrizione.


TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 2021: GLI INDISPENSABILI  

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