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InformARS - Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sempre più stringente
Gentili lettori,
Insieme alle molte News dell’ultimo periodo, vi invitiamo a leggere i due commenti alla recentissima giusprudenza di Cassazione, da parte dell’avvocato penalista Daniele Zaniolo.
La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. 4, 22 giugno 2021, n. 24415, affronta uno dei temi che ricorre sovente nelle aule di giustizia è proprio quello del
dovere di controllo e sorveglianza del datore di lavoro, dei suoi confini e delle modalità di adozione.
Il lavoratore era un soggetto esperto e dotato di un elevato grado di professionalità. Durante le operazioni di potatura egli, privatosi dell’imbracatura, si sporgeva oltre la barriera del cestello, quindi, per motivi non accertati, precipitava al suolo riportando lesioni gravissime.
La sentenza richiama il granitico orientamento giurisprudenziale che sostiene che non ci sarà esenzione di responsabilità per il datore di lavoro che, dopo aver formato, informato e dotato dei dispositivi necessari e, infine, incaricato altri della sorveglianza, non avrà proceduto personalmente a controllare il dipendente. Il rischio, dice l’avvocato Zaniolo, è che dietro a questa interpretazione delle norme si nasconda una forma di responsabilità oggettiva, da posizione, alla quale il datore di lavoro non può sfuggire.
La Sentenza della Corte di Cassazione penale,
n. 19986 sez. III del 20 maggio 2021, ha affrontato alcuni temi di carattere generale in materia di reati ambientali: i confini di responsabilità in caso di guasto degli impianti e i limiti della procedura di estinzione amministrativa dei reati, una procedura analoga a quella prevista dal
D.Lgs 758/94 in materia antinfortunistica, ma che non è obbligatoria.
Buona lettura
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L'Esperto risponde:
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DOMANDA: Si individuano alcuni casi di coesistenza, all'interno dello stesso sito produttivo, di un'azienda proprietaria (ditta A) e una ditta esterna (ditta B) che lavora all'interno del sito. Per ogni caso di seguito descritto, si propone una o più modalità di gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla ditta terza. Si richiede se le modalità proposte sono corrette oppure di indicare la giusta gestione e il relativo riferimento normativo:
• se la ditta B fa il SUO lavoro all'interno del sito della ditta A: la ditta B deve allestire il suo deposito temporaneo e gestire i suoi rifiuti, e non li può "trasferire" ad A
• se la ditta B LAVORA PER la ditta A (ad esempio alcune lavorazioni vengono eseguite dalla ditta B ma gli impianti e il materiale sono di A; A noleggia a B la piattaforma industriale e cede contrattualmente a B tutte le lavorazioni del prodotto, mantenendo la proprietà degli impianti e dei materiali): i rifiuti prodotti da B (scarti di prodotto, rifiuti di manutenzione, ecc...) possono essere gestiti da A come detentore, oppure la ditta B può allestire il suo deposito temporaneo e smaltirli autonomamente (se presente un'unità locale nel sito di A). La gestione deve essere specificata nel contratto.
• se la ditta B, presente continuativamente all'interno del sito di A, FA MANUTENZIONE PER la ditta A: in assenza di un'unità locale di B, i rifiuti prodotti da B (rifiuti di manutenzione, pezzi rotti, ...) possono essere gestiti da A come detentore. La gestione deve essere specificata nel contratto..
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DOMANDA: Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di presentazione del MUD di produttori di rifiuti nell'ambito di attività commerciali (non pericolosi, con più di 10 dipendenti), si chiede se la qualifica dell'attività sia riconducibile alla mera attribuzione del codice ATECO (principale e secondario), ovvero se sia necessario /opportuno valutare nel dettaglio l'oggetto sociale descritto in visura camerale (es. piccola falegnameria).
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