Gentili lettori,
il regolamento ADR si applica ai trasporti stradali di materiale radioattivo e comprende
anche i trasporti accessori all’utilizzo del materiale radioattivo.
Comprende, quindi, tutte le operazioni e condizioni associate alla movimentazione del materiale radioattivo, quali la preparazione dei colli, l’invio, il caricamento, l’instradamento, compreso il deposito in transito, lo scarico e la ricezione finale al luogo di destino.
Le aziende che a qualsiasi titolo detengano materiale radioattivo oltre i limiti di applicabilità e/o carichino (anche a seguito di detenzione) o trasportino materiale radioattivo,
sono soggette all’obbligo di nominare un Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose con abilitazione valida anche per la classe 7 (materiale radioattivo),
o avvalersi della sua consulenza.
Inoltre sia l’ADR, che la normativa nazionale prevedono un “programma di protezione radiologica”, la cui natura ed ampiezza devono essere in rapporto con il valore e la probabilità delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.
La documentazione obbligatoria relativa al programma di protezione radiologica dovrà essere messo a disposizione, dietro richiesta, all’ispezione delle Autorità competenti.
Questa programmazione è attribuita al capo dell’azienda (speditore e/o trasportatore) che ovviamente dovrà avvalersi del Consulente ADR abilitato anche per la classe 7.
Segnaliamo che la maggior parte degli errori evidenziati durante i controlli di viabilità stradale nel trasporto di Materiale Radioattivo o durante verifiche periodiche interne, riguardano il
“documento di trasporto” che viene spesso redatto in modo incompleto o inesatto.
Molti speditori, essenzialmente nel campo della medicina nucleare, ove si inviano prodotti a decadimento molto veloce (qualche ora) e l’ora di consegna è spesso tassativa e penalizzante se non rispettata, sono soliti riportare sul documento di trasporto elementi che creano confusione.
È comunque importante chiarire che occorre sempre indicare l’attività del radionuclide in Bq o multipli alla partenza e non l’attività nominale all’origine della sua produzione e ancor meno quella consegnata. Gli altri dati non necessari e non richiesti ai fini del trasporto possono solo ingenerare incertezze interpretative soprattutto per gli accertatori.
Raccontiamo, a riprova di quanto sopra, un evento recentemente accaduto ad un’azienda, durante un accertamento stradale, che ci ha inviato, in seguito, un quesito di consulenza tecnica: per una banale dimenticanza di comunicazione tra i reparti amministrativi e di produzione, su un collo di radiofarmaco in spedizione è stata apposta una etichetta
Categoria III-gialla, mentre sul documento di trasporto compariva l’indicazione
Categoria II-gialla.
Gli agenti di polizia, senza entrare nel merito degli eventi (non era loro compito) hanno elevato contravvenzione: 400,00 € di multa, decurtazione di 10 punti dalla patente, sospensione della patente di guida e del libretto di circolazione per due mesi; la sanzione pecuniaria è stata comminata in solido anche allo speditore (estero).
In questo caso lo speditore è il primo responsabile della violazione citata, ma il trasportatore aveva l’OBBLIGO di verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul documento di trasporto e il collo caricato e quindi anche dell’etichetta appostavi. Accettando il carico è stata anche accettata la responsabilità in solido.
ARS Edizioni informatiche è tra le poche società in
Italia a realizzare corsi specialistici per
l'ottenimento della specialità radioattivi (Classe 7),
sia come primo conseguimento che come aggiunta a
precedenti specialità, per Consulente Sicurezza
Trasporti.
Il nostro calendario prevede due date:
Please do not reply, per informazioni scrivere
a
simona.galante@arsedizioni.it
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