Gentili lettori,
E’ stata pubblicata sulla GU n.181 del 30 luglio 2021, la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Le modifiche apportate alla normativa preesistente sono parecchie e riguardano vari ambiti. In questa Newsletter ci limiteremo ad affrontare il tema “rifiuti”, riservandoci ulteriori approfondimenti sugli altri argomenti.
Le modifiche al TUA da parte del D.L. n.77/2021, in tema di rifiuti, erano già state esaminate in maniera puntuale nell’articolo dell’Avv. Daniele Zaniolo pubblicato su questa testata lo scorso giugno.
Con la legge 108, di conversione del D.L. 77, l'impianto semplificatorio introdotto dal Decreto Legge è rimasto in gran parte lo stesso, eccezion fatta per alcune modifiche intervenute in sede di conversione in Legge (rif.
Art. 34 - Cessazione della qualifica di rifiuto
e Art. 35 - Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare del D.L.).
Dunque la conversione non ha modificato sostanzialmente quanto già sancito nel decreto Legge, pur tuttavia alcune precisazioni sono state importanti e ci riferiamo alla gestione dei rifiuti prodotti dalla manutenzione delle infrastrutture, in particolare delle reti fognarie, e alla eliminazione dell’obbligo della dichiarazione di avvio a recupero e smaltimento nell’attuale forma di gestione formulari/registri.
La dichiarazione di avvenuto smaltimento, con la legge 108, è abolita, senza “se” e senza “ma”: nessuna attestazione è più dovuta per il corretto smaltimento o per l’avvio allo smaltimento (o al recupero), almeno fino a quando entrerà in vigore il RENTRI. Nel frattempo, nel mondo delle imprese, molte energie sono state spese per adeguare i sistemi gestionali, formare e informare personale, cercare di capire il significato di quelle leggi. Ma, d’altro canto, c’eravamo già passati con il SISTRI...
Il legislatore è intervenuto nuovamente anche sulla
definizione di produttore dei rifiuti contenuta nel TUA,
relativamente ai rifiuti indicati nell’articolo 230, che recitava:
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
Vi invitiamo a leggere gli approfondimenti del Dr. Filippo Bonfatti e dell’Avvocato Daniele Zaniolo.
Buona lettura
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