Cari lettori,
nella sezione FOCUS
SISTRI, accessibile anche dalla home page del nostro sito www.lavoroeambiente.it
, troverete tre nuovi articoli di commento di Paolo Vaccaneo
e dell’Avv. Daniele Zaniolo.
L’interrogativo che vorremmo
sciogliere almeno parzialmente è, se sotto l’aspetto meramente formale
rappresentato dalla sospensione delle sanzioni generali previste per il
mancato o incorretto uso del sistema del Sistri (art. 39 comma 2 del
Decreto 205 del 2010), non sia già ora prevista e per questo già decisa
(concessa?) dal Ministero dell’Ambiente la proroga vera, quella che
ordinerà l’avvio dell’uso del Sistri solo dal 1° gennaio 2012. Gli indizi
che lo fanno sospettare sono molti, e le certezze normative che lo
dimostrano anche.
Inoltre le norme
succedutesi in questi anni in materia di rifiuti e di trasporto degli
stessi sembrano aver creato un mostro giuridico, sia per dimensioni che per
effetti. Le difficoltà interpretative ed applicative enormi nascono
principalmente dalla disomogeneità dei vari testi legislativi, tra loro
scarsamente o per nulla coordinati.
Il rischio maggiore che produce questo “sistema” di leggi è quello della
creazione di un vuoto normativo tale da rendere privo di efficacia l’intero
SISTRI
Questi argomenti, saranno
approfonditi nei corsi di formazione dove sia il Dr. Vaccaneo
che l’Avv Zaniolo interverranno in qualità di docenti
(insieme ad un altro esperto tecnico, l’Ing. Maurizio Anlero),
commentando il nuovo Testo Unico Ambientale, nella sua attuale vigenza,
dopo i Decreti Correttivi e le novità introdotte dal SISTRI.
A lato troverete i corsi in
calendario programmati per i primi mesi del 2011 che tengono conto delle
novità normative che hanno introdotto nuovi obblighi id legge per le
aziende.
A questo proposito segnaliamo
anche il White Paper pubblicato nella home page
del nostro sito, del Dr Angelo Fiordi, il quale ci ricorda che l’obbligo di
valutare la pericolosità per l’ambiente per tutte le merci pericolose si
applica a partire dal 1° gennaio 2011 (articolo Inquinanti Ambientali e Rifiuti ) a
causa della scadenza della norma transitoria dell'ADR 2009. Ricorda anche
che ai fini del trasporto l’ADR-RID non fa distinzioni tra rifiuti e merci,
quindi l’obbligo di valutare la pericolosità per l’ambiente si applica
anche ai rifiuti pericolosi
Buona lettura
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SISTRI
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formazione:
obbligo di
classificazione sostanze pericolose per l'ambiente:
Le nuove Schede
Dati di Sicurezza (SDS)
La classificazione
secondo il CLP (Reg. 1272/08)
TUA Testo Unico
Ambientale: dopo i Decreti Corretivi ed il SISTRI
Classificazione Rifiuti
Pericolosi (tra ADR, TUA e SISTRI)
autodiagnosi SISTRI
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