Con Sentenza 16 marzo 2015, n.11029 la Corte di Cassazione terza sezione penale si è espressa in merito alle responsabilità nella gestione dei rifiuti in caso di appalto di servizi, chiarendone gli obblighi e responsabilità e la ripartizione di essi tra le diverse figure del committente e del subappaltatore.
La Cassazione puntualizza che “può, dunque, osservarsi che l’appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto”.
Responsabilità nella gestione dei rifiuti prodotti da un appaltatore. Puntualizzazione della Cassazione
19 giugno2015
di: Filippo Bonfatti
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