La Corte di Cassazione con sentenza 15113/2014 ha stabilito che è reato etichettare come “freschi” e genuini prodotti caseari realizzati con ingredienti industriali pre-lavorati.
I giudici, dovendo riesaminare un decreto di sequestro preventivo di 26 sacchi di siero di latte in polvere asseritamente adoperato per la produzione di ricotta, hanno fornito chiarimenti sulla nozione di freschezza.
Il tribunale di primo grado di Palermo aveva considerato pienamente legittimo l’uso di latte in polvere nella produzione di ricotta e aveva addotto, anche, alcune disposizioni sulla possibilità di impiego di proteine in polvere derivate dal latte e sulla mancanza dell’obbligo di menzionare in etichetta il siero di latte in polvere.
Dopo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palermo è intervenuta la Corte di Cassazione rilevando, innanzitutto, l’erronea applicazione delle disposizioni normative poste a sostegno della motivazione del Tribunale (D.P.R. 54/97 ) e l’applicabilità alla fattispecie concreta della legge n.138/74 che fa espresso divieto di adoperare, in tali alimenti, derivati del latte in polvere.
Ma soprattutto la Corte ha affermato che il concetto di freschezza di un alimento non può avere attinenza solo con dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma anche e soprattutto con dati intrinseci che ne attestino la genuinità e la bontà della produzione, in quanto la nozione di prodotto alimentare ingloba non solo il prodotto finito, ma anche gli ingredienti adoperati e i cicli di lavorazione, che debbono, per l’appunto, assicurare nel loro insieme una genuinità di produzione.
Divieto di vendita di formaggi freschi prodotti con latte in polvere
6 febbraio2015
di: Roberto Rizzati
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