Le conseguenze patrimoniali dei nuovi reati contro l’ambiente

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Tra le novità della legge che ha introdotto i reati contro l’ambiente (legge 22 maggio 2015, n. 68) vi sono alcune norme destinate ad incidere sul patrimonio degli autori dei reati ambientali.
L’articolo 452 undecies del codice penale stabilisce i casi della confisca conseguente alla condanna per alcuni reati contro l’ambiente. L’istituto è già disciplinato in via generale dall’articolo 240 del codice penale, ma col passare degli anni sono state introdotte diverse ipotesi di confisca per singole fattispecie di reato o per gruppi omogenei di delitti. Zaniolo ci sottolinea le differenze e le analogie con quella generale e con quella prevista dall’art 19 del D.Lgs 231/01, sottolineando che purtroppo le due norme non sono perfettamente coordinate e coincidono solo in parte.
Un’altra conseguenza di carattere patrimoniale dei reati ambientali è prevista dall’articolo 452 duodecies c.p. in forza del quale il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.
L’ordine è impartito al condannato e ai soggetti dell’articolo 197 c.p., vale a dire a quei soggetti che sono civilmente obbligati per il pagamento delle multe e delle ammende. Tra questi, giova ricordarlo, vi è il datore di lavoro del condannato.