di: Roberto Rizzati
La Terza Sezione della Corte di Giustizia UE ha pronunciato la sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13 con la quale stabilisce che gli articoli del Testo Unico Ambientale (Artt. 240 , 242, 244 245 e 253 del D.Lgs 152/2006) sono conformi alla Direttiva UE 2004/35/UE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Il Consiglio di Stato aveva richiesto l’intervento della suprema Corte per chiedere di pronunciarsi sulla compatibilità di quanto stabilito nel Titolo V – Bonifica dei siti contaminati del T.U con quanto disciplinato dal diritto UE in materia di responsabilità e danno ambientale.
Dopo attenta esamina della fattispecie la Corte si è espressa affermando che nel caso in cui sia impossibile individuare il responsabile di una contaminazione non è possibile obbligare il proprietario, non responsabile della contaminazione, a attuare le misure di prevenzione e di riparazione incombendo su questo solo l’obbligo del rimborso delle spese effettuate dall’autorità, nel limite del valore di mercato del sito.
Questa la pronuncia della suprema Corte “La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi ”.