Nel precedente approfondimento dell’Avvocato Daniele Zaniolo, pubblicato il data 26 maggio , abbiamo visto quali sono le nuove fattispecie introdotte dalla legge sui c.d. ecoreati, ormai pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n. 122 (legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente ”).
Nel secondo approfondimento, cui ne seguirà un terzo, l’avvocato Zaniolo ci illustra quali sono le altre novità della riforma sempre in materia penale.
La nuova legge introduce alcune circostanze aggravanti per i reati associativi (art. 452 octies c.p.) e per tutti i reati (art. 452 novies c.p.): l’aggravante Specifica, e l’aggravante Comune “Ambientale”, ben più rilevante per la maggior parte dei casi, introdotta dall’articolo 452 novies c.p. (ad essere precisi la norma prevede due diverse circostanze aggravanti comuni, cioè estensibili a qualsiasi reato).
Sono introdotte anche alcune diminuenti specifiche, con diminuzione della pena da un terzo alla metà, per i reati previsti dalla nuova legge: per il delitto di associazione a delinquere (ma non per quello di associazione a delinquere di tipo mafioso) aggravato ai sensi dell’articolo 452 octies c.p., nonché per il delitto di cui all’articolo 260 TUA, vale a dire le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Ma, aggiunge Zaniolo “Siccome, come noto, il lupo perde il pelo ma non il vizio, il Legislatore è nuovamente incorso nel solito errore, già commesso in tante altre occasioni.” e ci spiega quale.