di: Roberto Rizzati
L’accordo multilaterale M222 , proposto dall’Austria, entrato in vigore il 2 agosto 2010, e firmato dall’Italia il 14 gennaio 2011, consente di derogare ad alcune disposizioni dell’ADR nel caso di trasporto di rifiuti (esclusi quelli contenenti materie ed oggetti esplosivi, materie infettanti e materiali radioattivi) in linea con la normativa applicabile in materia di rifiuti.
Tale accordo prevede, tra l’altro, la possibilità di utilizzare imballaggi scaduti e non provati, di non apporre il marchio “pericoloso per l’ambiente”, di non indicare sul documento di trasporto la quantità esatta, ma una stima di essa.
L’Accordo tuttavia scade il 2 agosto 2015 (come peraltro richiesto dal paragrafo 1.5.1.2 dell’ADR, che limita la durata di ogni accordo multilaterale a 5 anni).
Per questo l’Austria ha provveduto a rinnovare l’accordo in scadenza proponendo un nuovo accordo multilaterale M287 e un nuovo accordo multilaterale RID 1/2010 , contenente le analoghe disposizioni dell’accordo multilaterale M222.
Affinché i nuovi accordi M287 e RID 1/2015 siano applicabili per i trasporti nazionali è necessario che anche l’Italia provveda a firmare questi nuovi accordi.