Si segnala che sulla G.U. 9 marzo 2015, n. 56 è stato pubblicato il D.M 16 gennaio 2015 “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014 ”.
L’art 2 (Sistema obbligatorio etichettatura) stabilisce che, in qualsiasi momento della commercializzazione, l’etichetta deve essere posta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Il sistema di registrazione delle carni bovine prevedere per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Tale sistema di registrazione deve contenere l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze. Queste informazioni devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile sia per le carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita sia per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita stesso. Inoltre possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito all'impianto di macellazione e/o al laboratorio di sezionamento.
Particolare enfasi invece viene posta sull’etichettatura facoltativa (art.3) della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina. Infatti l'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione una banca dati dalla quale sia possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
Le informazioni facoltative, desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, possono riguardare:
- il sistema di allevamento,
- la razione alimentare,
- la tipologia di alimentazione,
- i trattamenti terapeutici e l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici,
- il benessere animale,
- la razza o il lido genetico,
- il periodo di frollatura delle carni.
Le spese per i controlli previsti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applica il disciplinare.
Le nuove modalità applicative riguardanti l'etichettatura delle carni bovine entrano in vigore a decorrere dal giorno 10 marzo 2015.
Etichettatura carni bovine
10 marzo2015
di: Roberto Rizzati
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