Già con sentenza 18 novembre 2013, n. 46183 la Corte di Cassazione Penale, sez. III aveva sancito che doveva ritenersi consentita l'acquisizione delle analisi nel fascicolo del dibattimento e, conseguentemente, la loro utilizzabilità essendo irrilevante il fatto che non fosse stata espletata la revisione (per l'omessa richiesta dell'interessato) ed essendo stato, comunque, previsto lo svolgimento delle analisi con le garanzie del contraddittorio. “Una diversa interpretazione della norma (nel senso indicato dal ricorrente) porterebbe a conseguenze inaccettabili: si consentirebbe infatti all'interessato, con la sua “inerzia”, di impedire l'acquisizione delle analisi espletate (a lui sfavorevoli) e lo si “privilegerebbe” rispetto a chi quella richiesta abbia formulato”.
Questo principio trasposto nel campo dell’analisi dei vini e nel contesto delle banche dati isotopiche, che sono a disposizione di una strettissima cerchia di soggetti, porta a pensare che il diritto di difesa ed il rispetto del contraddittorio non siano sempre garantiti in quanto l'indagato non è posto nelle condizioni di poter esperire una revisione delle analisi e gestire detti dati in ambito di autocontrollo.
Gli avvocati Roberto Sammarchi e Elena Nanni in collaborazione con il Dott. Paolo Rocchi e la Dott.ssa Carla Lucera provano a dirimere questa questione.